Art. 12.
(Collaborazione con le Forze dell'ordine dello Stato).

      1. L'investigatore privato può, per lo svolgimento delle indagini a lui demandate dall'autorità giudiziaria, richiedere notizie ed informazioni alle questure, ai comandi dei carabinieri o alle altre amministrazioni pubbliche o private, le quali valutano, di volta in volta, l'opportunità e i limiti delle informazioni da fornire.
      2. L'investigatore privato riferisce, ove occorra, all'autorità giudiziaria sullo stato dell'indagine richiestagli, anche al fine di ottenere eventuali ulteriori provvedimenti o autorizzazioni.